Statuto
TITOLO I – Disposizioni generali
ART. 1
E' costituita con sede in TORTONA una associazione giovanile denominata “LA CITTÀ DEI GIOVANI".
Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi dipendenti nell'ambito del territorio nazionale.
ART. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro; ed è apartitica.
ART. 3
La durata dell'associazione è indeterminata.
ART. 4
Scopo dell'associazione è la promozione e la diffusione della cultura giovanile (...).
A tal fine l'associazione potrà:
- organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali;
- pubblicare per i soci riviste, atti di convegni e materiali audio e video;
- organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
ART. 5
Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.
ART. 6
La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.
ART. 7
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il consiglio di sorveglianza.
TITOLO II – I Soci
ART. 8
Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa.
Sono soci fondatori le persone promotrici dell'organizzazione che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'associazione "LA CITTÀ DEI GIOVANI".
ART. 9
Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al consiglio direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità;
2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
3) pagare la quota sociale.
ART. 10
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Consiglio Direttivo deliberare l'accettazione di tale domanda entro 30 giorni.
La decisione è presa a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile.
ART.11
I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;
b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
Le espulsioni o radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
ART. 12
I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. Tutti i soci possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e devono corrispondere il contributo sociale annuale, nella misura che verrà determinata dal consiglio direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.
TITOLO III – L’assemblea dei soci
ART. 13
L'assemblea dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un decimo dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci ed ai componenti del consiglio di sorveglianza, attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o inviato mediante fax, posta elettronica o con lettera raccomandata.
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del consiglio di sorveglianza, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro è demandato per legge o per statuto.
Spetta all'assemblea eleggere quattordici candidati tra i quali il consiglio di sorveglianza dovrà scegliere i componenti del consiglio direttivo.
ART. 14
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci.
Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione dovrà essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
ART. 15
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non siano un componente del consiglio direttivo o del consiglio di sorveglianza.
ART. 16
L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene del caso due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
ART. 17
L'Assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un decimo dei soci.
ART. 18
I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di due terzi dei voti presenti o rappresentati.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
TITOLO IV – Il consiglio direttivo
ART. 19
Il consiglio di sorveglianza è composto da un mimino di tre ad un massimo di sette componenti nominato, previa determinazione del loro numero nei detti limiti, dal consiglio di sorveglianza tra i quattordici canditati eletti dall'assemblea.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di otto componenti ed è nominato dal consiglio di sorveglianza previa determinazione del loro numero.
Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio di sorveglianza provvederà alla loro sostituzione.
ART. 20
Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull'ammissione dei soci;
d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
f) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.
ART. 21
Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale.
ART. 22
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
ART. 23
La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente del consiglio direttivo.
TITOLO V – Consiglio di sorveglianza e controllo contabile
ART. 24
Il consiglio di sorveglianza è composto da un mimino di tre ad un massimo di sette nominato dall'assemblea, previa determinazione del loro numero nei detti limiti.
Il consiglio di sorveglianza dura in carica tre anni.
Il consiglio di sorveglianza nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni.
Al presidente del consiglio di sorveglianza spetta il potere di convocare il consiglio stesso, presiederne le riunioni e dirigere i lavori.
Art. 25
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
ART. 26
Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo tra i quattordici candidati eletti dall'assemblea;
b) esercita il controllo contabile sull'associazione e vigila sull'operato del consiglio direttivo.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio direttivo e possono partecipare alle assemblee.
TITOLO VI – Presidenza onoraria
ART. 27
Il consiglio direttivo può concedere all'unanimità la presidenza onoraria dell'associazione "LA CITTÀ DEI GIOVANI”. Non esiste limite di età per il Presidente onorario.
ART. 28
Il Presidente onorario può partecipare senza diritto di voto al consiglio direttivo.
TITOLO VII – Il patrimonio
ART. 29
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) tasse di iscrizione;
b) quote annuali di associazione;
c) proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
d) contributi volontari, lasciti e donazioni.
ART. 30
Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
ART. 31
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti che perseguono finalità sociali o culturali analoghe secondo quanto previsto dalle leggi.
ART. 32
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.







